ADESIONE E CONTRIBUZIONE CONTRATTUALE AL FONDO PENSIONE PREVEDI

Data: 23-01-2019

L'articolo 97 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito C.C.N.L.) edili industria, l'articolo 39 del C.C.N.L. edili cooperazione, rinnovati con il verbale di accordo sottoscritto in data 1° luglio 2014, e l'articolo 92 del C.C.N.L. edili artigianato, rinnovato dal verbale di accordo del 24 gennaio 2014, così come modificato ed integrato dal verbale di accordo del 16 ottobre 2014, hanno previsto, a partire dal 1° gennaio 2015, l'istituzione di un contributo mensile di Euro 8,00, riparametrati su base 100, da versare al Fondo Prevedi o Cooperlavoro, a carico del datore di lavoro, per tutti i propri dipendenti (operai, impiegati, quadri).
Ferma restando la decorrenza del 1° gennaio 2015 sopra citata, si comunica che, in attesa dei necessari chiarimenti tecnici e del conseguente adeguamento dei programmi paga, le imprese ed i consulenti del lavoro delegati potranno trasmettere alla scrivente Cassa Edile il contributo contrattuale in argomento (relativo al mese di gennaio 2015) con la denuncia di competenza relativa al mese di febbraio 2015, da inviare entro marzo 2015.


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